Quando una società madre riceve dividendi da una controllata, il trattamento contabile e quello fiscale spesso non coincidono. Questo aspetto è particolarmente rilevante per i gruppi in cui una capogruppo estera - come un socio italiano - detiene una partecipazione in una società in Cina. Di seguito una sintesi, in linguaggio tecnico ma accessibile, del trattamento contabile applicabile e di come le norme fiscali della RPC incidano sul calcolo delle imposte differite.
Il punto di partenza: la percentuale di partecipazione
Ai sensi dei Principi Contabili per le Imprese Commerciali della RPC (ASBE), il trattamento contabile dei proventi da dividendi dipende dalla quota di partecipazione detenuta dalla capogruppo nella controllata.
Partecipazione inferiore al 20%, assenza di influenza notevole: metodo del costo/fair value. I dividendi percepiti sono rilevati come provento al momento dell'incasso.
Partecipazione tra il 20% e il 50%: metodo del patrimonio netto (equity method). Il dividendo non è trattato come provento. Comporta invece una riduzione del valore della partecipazione iscritta in bilancio, poiché la capogruppo ha già riconosciuto la propria quota degli utili nel momento in cui questi sono stati conseguiti, e non al momento della distribuzione.
Partecipazione superiore al 50%: consolidamento integrale. I risultati della controllata sono incorporati nel bilancio consolidato della capogruppo, pertanto il dividendo infragruppo non produce alcun effetto sul reddito complessivo del gruppo. Si tratta di un semplice trasferimento di liquidità all'interno del perimetro di consolidamento.
Il regime fiscale della RPC
Su questo punto le norme cinesi si discostano in misura significativa da quelle di molte altre giurisdizioni.
Qualora tanto la società erogante quanto quella percipiente siano entrambe residenti fiscali nella RPC, i dividendi infragruppo beneficiano di un'esenzione integrale dall'Imposta sul Reddito delle Imprese (Enterprise Income Tax) ai sensi dell'articolo 26 della Legge EIT - si tratta di un'esenzione piena, non di una deduzione parziale. In questo scenario puramente domestico, non si pone in genere alcun problema di imposte differite, poiché il dividendo non sarà mai assoggettato a imposizione, indipendentemente dal momento della distribuzione.
Il quadro muta radicalmente quando la capogruppo è stabilita all'estero. Qualora una controllata cinese distribuisca utili a una capogruppo estera - ad esempio una holding italiana - il pagamento è soggetto a ritenuta alla fonte. L'aliquota ordinaria prevista dalla normativa interna è del 10%. Ai sensi della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra Cina e Italia, in vigore dal 1° gennaio 2026, tale aliquota può essere ridotta al 5%, a condizione che la capogruppo italiana detenga direttamente almeno il 25% del capitale della controllata cinese per un periodo continuativo di 365 giorni che comprenda la data di pagamento del dividendo. I gruppi che non soddisfano tale requisito di detenzione restano soggetti all'aliquota ordinaria del 10%.
Perché emerge una passività per imposte differite
Poiché la ritenuta alla fonte si applica esclusivamente all'atto della distribuzione effettiva - e grava sulla quasi totalità degli utili distribuiti - gli utili non distribuiti di una controllata cinese rappresentano, a livello consolidato, una differenza temporanea e non una differenza permanente. In sede di applicazione del metodo del patrimonio netto o in sede di consolidamento, la capogruppo ha già rilevato integralmente la propria quota degli utili della controllata. Qualora tali utili non distribuiti siano destinati a essere distribuiti in futuro, occorre rilevare una passività per imposte differite corrispondente alla ritenuta che sarà applicata al momento della distribuzione, a meno che il management non possa attestare in modo credibile l'intenzione di reinvestire tali utili in Cina a tempo indeterminato.
Sintesi
A differenza di ordinamenti che prevedono una deduzione parziale sui dividendi percepiti, la normativa cinese introduce una netta distinzione. I dividendi puramente domestici tra società residenti fiscali nella RPC non generano imposte differite. I dividendi transfrontalieri verso una capogruppo estera le generano quasi sempre, poiché la ritenuta alla fonte segue il flusso in uscita degli utili anziché esentarlo.
Per i gruppi che detengono una controllata in Cina con una capogruppo estera, verificare il periodo di detenzione della partecipazione, l'aliquota convenzionale applicabile e le effettive intenzioni del management in merito alla distribuzione degli utili è indispensabile per determinare correttamente l'accantonamento per imposte differite. Vi invitiamo a contattarci per un'analisi della vostra specifica struttura.
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