Il 24 luglio 2026 il Ministero delle Finanze e l'Amministrazione Statale delle Imposte (State Administration of Taxation, SAT) hanno congiuntamente emanato l'"Avviso del Ministero delle Finanze e dell'Amministrazione Statale delle Imposte relativo alle questioni concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche per i trust offshore" (Announcement n. 21 del 2026), che disciplina il regime fiscale applicabile alle diverse fasi di costituzione e di gestione corrente dei trust offshore. Quali sono le ragioni sottese all'emanazione di tale disciplina? E in che modo trova applicazione l'imposta?
Negli ultimi anni, taluni soggetti hanno fatto ricorso a strutture fiduciarie offshore (offshore trust) per finalità di trasferimento patrimoniale intergenerazionale, allocazione patrimoniale transfrontaliera e gestione del rischio. Poiché i trust offshore vengono sovente costituiti in Stati o territori caratterizzati da scarsa trasparenza informativa e da un carico fiscale relativamente contenuto, taluni soggetti se ne sono avvalsi per trasferire attivi, occultare patrimoni ed eludere l'imposizione fiscale. In conformità al principio cardine della Legge sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche cinese - secondo cui i soggetti residenti sono assoggettati a tassazione sul reddito ovunque prodotto (worldwide income) - il predetto Avviso disciplina il regime fiscale applicabile alle varie fasi di costituzione, prosecuzione, scioglimento e liquidazione dei trust offshore. Tale intervento normativo è volto a rafforzare la certezza del diritto tributario e la trasparenza, agevolando l'adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti; esso persegue altresì finalità di equità sociale e di tutela degli interessi nazionali.
Qualora una persona fisica residente conferisca in un trust offshore beni quali partecipazioni societarie, azioni o beni immobili, il soggetto passivo d'imposta è individuato nella persona fisica residente che effettua il conferimento. La base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore di mercato dei beni conferiti e il relativo costo originario, al netto delle spese ragionevolmente sostenute; l'imposta sul reddito delle persone fisiche trova applicazione nella categoria del "reddito da trasferimento di beni patrimoniali" (income from transfer of property), con aliquota del 20%. Per le persone fisiche non residenti che conferiscano in un trust offshore i medesimi tipi di beni, il soggetto passivo d'imposta è individuato nella persona fisica non residente che effettua il conferimento, e l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica, con la medesima aliquota del 20%, limitatamente al reddito derivante dal trasferimento di beni la cui fonte è situata nel territorio cinese.
Con riferimento ai redditi generati dai trust offshore nei quali persone fisiche residenti abbiano conferito i propri beni, il soggetto passivo d'imposta è individuato nella persona fisica residente conferente. Tali redditi sono assoggettati annualmente a imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquota del 20%, categorizzati, a seconda della relativa natura, come "reddito da trasferimento di beni patrimoniali" ovvero come "reddito da interessi, dividendi e altre distribuzioni" (income from interest, dividends, and bonuses). Per i trust offshore nei quali abbiano conferito i propri beni persone fisiche non residenti, il soggetto passivo d'imposta è individuato nella persona fisica residente che percepisce il reddito. L'imposta sul reddito delle persone fisiche gravante sul reddito distribuito al soggetto residente è calcolata nella categoria del "reddito da interessi, dividendi e altre distribuzioni", parimenti con aliquota del 20%.
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