L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è la principale imposta indiretta italiana, applicata sul valore aggiunto generato in ciascuna fase della catena di produzione e distribuzione. Il regime IVA italiano è disciplinato dal D.P.R. 633/1972 ed è pienamente conforme alle direttive UE in materia di IVA vigenti.
Le imprese che esercitano attività rilevanti ai fini IVA in Italia sono tenute ad identificarsi ai fini IVA e ad ottenere una partita IVA, salvo i casi di esonero previsti dalla legge.
In Italia si applicano quattro aliquote IVA ufficiali alle cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili:
Aliquota ordinaria del 22%: applicabile alla maggior parte dei beni e servizi;
Aliquota ridotta del 10%: applicabile a pernottamenti alberghieri, ristorazione, alcuni prodotti alimentari e servizi pubblici domestici;
Aliquota ridotta del 5%: applicabile a specifiche forniture agricole e taluni servizi sanitari;
Aliquota ridotta del 4%: applicabile ai generi alimentari di prima necessità e all’acquisto della prima casa.
Oltre alle aliquote sopra elencate, determinate operazioni – tra cui le esportazioni transfrontaliere, le cessioni intracomunitarie di beni e i servizi di trasporto internazionale – sono considerate operazioni non imponibili che conferiscono il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.
L'IVA è un'imposta territoriale, applicata sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili il cui luogo di effettuazione ricade nel territorio della Repubblica Italiana. A differenza delle imposte dirette, l'IVA è sostanzialmente neutrale per le imprese, poiché l’onere fiscale finale grava sul consumatore finale della filiera.
Le imprese fiscalmente residenti in Italia calcolano l'onere IVA periodico confrontando l'IVA a debito e l'IVA detraibile assolta sugli acquisti, e sono obbligate a presentare regolarmente le dichiarazioni IVA. Per ogni periodo d'imposta, i contribuenti devono dichiarare l'IVA a debito derivante dalle vendite imponibili di beni e servizi, nonché l'IVA detraibile sostenuta per l'acquisto di beni e servizi destinati ad attività imponibili. Il saldo netto tra IVA a debito e IVA detraibile determina la posizione fiscale finale:
se l'IVA a debito eccede l'IVA detraibile, il contribuente ha un debito IVA netto da liquidare all'Agenzia delle Entrate;
se l'IVA detraibile eccede l'IVA a debito, il contribuente matura un credito IVA. Tale credito può essere compensato con futuri oneri fiscali (inclusi anche imposte sul reddito e altri tributi, nel rispetto dei limiti normativi) oppure rimborsato tramite apposita istanza.
Norme sulla detraibilità dell’IVA
L’articolo 19 del D.P.R. 633/1972 disciplina la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti. L’IVA è recuperabile solo se gli acquisti correlati sono destinati ad operazioni imponibili, non imponibili ed esenti nei casi in cui la normativa riconosca il diritto alla detrazione. Sono previste diverse eccezioni normative che limitano o escludono la detrazione per spese specifiche, tra cui spese di rappresentanza, vitto e alloggio in determinati casi, autovetture ad uso promiscuo ecc...
La detrazione dell’IVA deve essere supportata da valide fatture fiscali emesse in conformità alla normativa italiana e deve essere richiesta entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto di detrazione è sorto.
Recupero del credito IVA
Quando in un determinato periodo d’imposta l’IVA detraibile eccede l’IVA a debito, il contribuente matura un credito IVA. Il credito può essere riportato in avanti per compensare futuri oneri fiscali (“compensazione”) oppure recuperato tramite istanza formale di rimborso.
Nel meccanismo di compensazione, i contribuenti possono utilizzare i crediti IVA per compensare futuri debiti IVA (compensazione verticale, maggiormente diffusa tra i contribuenti) oppure compensare altre imposte e tributi, tra cui l’IRES, contributi previdenziali e addizionali regionali, nel rispetto di specifici limiti di importo e vincoli temporali (compensazione orizzontale).
Nel meccanismo di rimborso, i contribuenti possono invece richiedere il rimborso del credito IVA. Le istanze di rimborso possono essere presentate trimestralmente tramite modello TR oppure inserite direttamente nella dichiarazione IVA annuale.
Dichiarazioni e versamenti IVA per imprese residenti
Le imprese residenti registrate IVA seguono un doppio regime dichiarativo composto da comunicazioni periodiche trimestrali e da una dichiarazione IVA annuale. Le scadenze per le comunicazioni delle liquidazioni trimestrali (modello LIPE) sono il 31 maggio (primo trimestre), il 16 settembre (secondo trimestre), il 30 novembre (terzo trimestre) e il 28 febbraio dell'anno successivo (quarto trimestre). La dichiarazione IVA annuale deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
La frequenza dei versamenti IVA è stabilita in base al volume d’affari imponibile dell’anno precedente:
Le imprese che commerciano beni con volume d'affari annuo superiore a 700.000 euro e le imprese che effettuano unicamente la prestazione di servizi con volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro sono tenute ad effettuare versamenti IVA mensili entro il 16 del mese successivo;
Le imprese con volumi inferiori alle soglie sopra indicate possono optare per versamenti trimestrali, con scadenze il 16 maggio (primo trimestre), il 20 agosto (secondo trimestre), il 16 novembre (terzo trimestre) e il 16 marzo dell’anno successivo (quarto trimestre).
La documentazione e le scritture correlate all'IVA, tra cui i registri IVA acquisti e vendite e le registrazioni del registratore di cassa fiscale, devono essere conservate per un minimo di cinque anni, e comunque fino alla scadenza dei termini di accertamento previsti dalla normativa fiscale.
Dichiarazioni e rimborsi IVA per imprese non residenti
In linea generale, il luogo della prestazione coincide con il luogo in cui il committente soggetto passivo è stabilito ai fini IVA, indipendentemente dalla residenza fiscale delle parti coinvolte. L'IVA è dovuta per tutte le operazioni il cui luogo di effettuazione si identifica nel territorio italiano, sia che fornitore o acquirente siano soggetti residenti in Italia, residenti UE o residenti in Paesi terzi. La tassazione segue il principio di destinazione: l'IVA si applica nel luogo dove i beni o i servizi sono consumati o utilizzati, e non dove avviene la produzione o la stipula dei contratti.
Per le cessioni di beni, l'IVA italiana si applica quando i beni sono consegnati o ricevuti fisicamente in Italia, oppure importati nel territorio italiano da Paesi extra UE o da altri Stati membri UE per consumo interno. Per i servizi, il regime IVA applicabile differisce tra operazioni B2B e B2C:
Servizi B2B: in linea generale, l'IVA italiana si applica nel luogo dove il cliente è stabilito ai fini IVA. Di conseguenza, i servizi prestati a un soggetto passivo stabilito in Italia sono di norma assoggettati ad IVA italiana, salvo specifiche eccezioni;
Servizi B2C: il luogo di effettuazione dipende dalla natura del servizio, ma di norma la tassazione avviene nel luogo dove è stabilito il prestatore.
Le norme sui rimborsi e il recupero IVA per contribuenti non residenti sono disciplinate dalla Direttiva UE 2008/9 (ottava Direttiva IVA), dalla Direttiva UE 86/560/CEE (tredicesima Direttiva IVA) e dagli articoli 30, 38-bis, 38-bis2 e 38-ter del D.P.R. 633/72 italiano.
Ai fini IVA, le imprese non residenti si suddividono in due categorie distinte:
1. Soggetti titolari di registrazione IVA italiana (tramite identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale) in ragione di operazioni imponibili effettuate in Italia;
2. Soggetti privi di qualsiasi registrazione IVA italiana.
La prima categoria comprende le imprese non residenti dotate di una stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA, oppure quelle che effettuano operazioni imponibili nel territorio italiano e sono in possesso di una partita IVA valida, ottenuta tramite identificazione diretta o nomina di rappresentante fiscale. Tali soggetti godono degli stessi diritti di compensazione e rimborso delle imprese residenti italiane. Sono tenuti a presentare dichiarazioni IVA periodiche, e utilizzare il credito IVA secondo le modalità ordinarie previste dalla normativa italiana.
La seconda categoria comprende le imprese non residenti prive di stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA e operazioni imponibili svolte in Italia secondo le norme IVA nazionali. Tali soggetti possono sostenere IVA sugli acquisti locali in Italia senza generare IVA a debito. Per preservare la neutralità IVA, le imprese non residenti idonee possono richiedere il rimborso dell’IVA a credito, con procedure differenti a seconda del Paese di residenza:
Imprese residenti UE: i rimborsi sono regolati dall’ottava Direttiva IVA. I soggetti idonei presentano le istanze di rimborso elettronicamente tramite il portale fiscale del proprio Paese di residenza. Sono previste soglie minime: 400 euro per istanze trimestrali e 50 euro per istanze annuali. Tutte le richieste di rimborso relative a un anno civile devono essere trasmesse entro il 30 settembre dell’anno successivo, corredate da fatture valide di fornitori italiani, documentazione comprovante l’attività commerciale e attestazione dell’assenza di stabile organizzazione in Italia.
Imprese residenti in Paesi terzi (con accordi di reciprocità): i rimborsi sono regolati dalla tredicesima Direttiva IVA. L’accesso al rimborso è riservato alle giurisdizioni con accordi attivi di reciprocità sul rimborso IVA con l’Italia; alla data di pubblicazione del presente articolo rientrano il Regno Unito, la Svizzera, Israele e la Norvegia. I soggetti qualificati residenti in Paesi terzi privi di stabile organizzazione italiana possono richiedere il rimborso dell’IVA tramite modello IVA79, nel rispetto delle stesse soglie di importo e scadenze previste per le imprese residenti UE.
Imprese residenti in Paesi terzi (senza accordi di reciprocità): non sussiste alcun diritto formale al rimborso. Anche se il contribuente presenta un modello IVA79, tali istanze sono generalmente inammissibili e l’IVA rimane generalmente indetraibile e costituisce un costo per l’impresa.
Conclusioni
Essendo un’imposta indiretta di tipo territoriale, l'obbligo IVA dipende dal luogo di effettuazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili, e non dalla residenza fiscale dell’impresa. I soggetti stranieri non residenti possono maturare obblighi IVA italiani, soprattutto se dispongono di una stabile organizzazione nel territorio nazionale o svolgono operazioni imponibili sul suolo italiano. Tutte le imprese straniere devono valutare le proprie attività per stabilire se la registrazione IVA italiana sia obbligatoria, al fine di mitigare i rischi di non conformità fiscale.
Per salvaguardare il principio di neutralità dell'IVA, l'Italia mette a disposizione meccanismi di recupero e rimborso IVA per contribuenti non residenti. Le imprese non residenti che dispongono di una stabile organizzazione ai fini IVA o che sono tenute a identificarsi ai fini IVA per le operazioni effettuate nel territorio italiano devono rispettare gli stessi obblighi dichiarativi periodici delle imprese residenti italiane. Le imprese non residenti senza attività imponibili locali possono recuperare l’IVA se residenti nell’UE o in un Paese con accordo di reciprocità con l’Italia. Per le imprese di Paesi terzi stabilite in giurisdizioni senza accordi di reciprocità sul rimborso, l’IVA a monte sostenuta in Italia è di norma non recuperabile e costituisce un costo operativo permanente, vanificando il principio standard di neutralità dell’imposta.
Le imprese straniere che operano localmente in Italia devono strutturare attentamente le proprie attività per garantire la piena conformità fiscale: in primo luogo valutare se la propria presenza locale configura una stabile organizzazione ai fini IVA, in secondo luogo verificare se svolgono cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili sul territorio italiano. I meccanismi di recupero e rimborso IVA si applicano alla maggior parte dei contribuenti stranieri, e i soggetti idonei devono rispettare le soglie previste e presentare le istanze di rimborso entro le scadenze normative. Infine, il rispetto corretto delle norme vigenti è essenziale per evitare perdite derivanti da applicazioni errate delle disposizioni.
Il supporto di PHC Advisory
La gestione dell’IVA italiana per entità non residenti comporta valutazioni complesse: dalla verifica se una presenza locale configura una stabile organizzazione, all’individuazione della corretta modalità di registrazione, fino al rispetto di scadenze e standard documentali molto rigidi per i rimborsi. Errori in qualsiasi fase possono comportare perdite di IVA non recuperabile, sanzioni o controversie prolungate con l’Agenzia delle Entrate. PHC Advisory vanta una consolidata esperienza nella consulenza in ambito IVA per le imprese straniere. Lo studio supporta i clienti nella valutazione dei requisiti di accesso alla registrazione e ai meccanismi di rimborso, nella strutturazione delle attività per ottimizzare l’onere fiscale complessivo e nella gestione dell’intero ciclo di conformità: registrazione IVA, dichiarazioni periodiche, istanze di rimborso e recupero delle somme dovute. Qualsiasi impresa che sostiene costi IVA in Italia o che intende operare nel territorio nazionale può contattare PHC Advisory per una valutazione preliminare della propria posizione fiscale.
Disclaimer
Il presente articolo ha esclusivamente uno scopo informativo generale e non costituisce consulenza legale, fiscale o professionale, né parere formale su una fattispecie specifica. Il contenuto si basa sulla legislazione e sulla pratica amministrativa vigenti alla data di pubblicazione e potrebbe non riflettere successivi aggiornamenti normativi. L’applicazione delle norme fiscali dipende dalle circostanze e dai fatti specifici di ogni singolo caso. I lettori non devono intraprendere o astenersi da qualsiasi azione basandosi esclusivamente su questo documento senza aver acquisito una consulenza professionale specifica. Non si assume alcuna responsabilità per perdite derivanti dal ricorso alle informazioni qui riportate. La pubblicazione di questo articolo non instaura alcun rapporto di consulenza tra le parti.
PHC Advisory è in grado di offrirvi un supporto completo sulle questioni riguardanti gli affari in Cina o su qualsiasi altro problema che la vostra azienda possa affrontare. Se desiderate saperne di più sulle politiche rilevanti per la vostra attività in Italia o in Asia, contattateci all'indirizzo info@phcadvisory.com.
PHC Advisory è una società di DP Group: un conglomerato internazionale di servizi professionali con circa 100 professionisti esperti in tutto il mondo. Offriamo servizi completi di consulenza fiscale, contabile e finanziaria, tra cui la supervisione finanziaria, l'audit finanziario, l'audit interno, il controllo interno sul reporting finanziario e il supporto per i bilanci certificati e le revisioni annuali, garantendo la trasparenza e la conformità finanziaria dei clienti.
Il contenuto di questo articolo è fornito solo a scopo informativo, la consulenza finanziaria deve essere adattata alle circostanze specifiche caso per caso e il contenuto di questo articolo non vincola legalmente PHC Advisory con il lettore in alcun modo.
Se volete saperne di più su come fare affari in Cina, date un'occhiata ai nostri articoli precedenti:

