Una società con sede a Shanghai ("Società A") ha ottenuto un importante contratto da un cliente italiano per la fornitura di un impianto completo e la prestazione dei relativi servizi di installazione. Poiché la Società A non dispone di una persona giuridica né di una presenza operativa in Europa, ha subappaltato l'intero progetto a un fornitore locale italiano ("Fornitore B"), il quale ha acquistato le apparecchiature sul mercato locale e ha completato le attività di installazione direttamente in Italia.
Nel corso dell'intera operazione, i beni non sono mai transitati attraverso la dogana cinese, mentre i flussi finanziari hanno attraversato i confini nazionali. Alla luce della recente entrata in vigore della Legge sull'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) della Repubblica Popolare Cinese, quale trattamento fiscale deve essere riservato, ai fini della compliance tributaria, a questa tipica operazione offshore in cui sia il luogo di origine sia quello di destinazione si trovano al di fuori della Cina?
L'analisi può essere suddivisa in due fasi.
Fase 1: La Società A è tenuta ad applicare la ritenuta fiscale e a versare imposte sui pagamenti effettuati al fornitore italiano?
La risposta è: No.
Quando un'impresa cinese effettua pagamenti a favore di una società estera, è generalmente necessario valutare l'eventuale applicazione di obblighi di ritenuta alla fonte. Tuttavia, nel caso in esame, sia le apparecchiature fornite sia i servizi di installazione prestati dal Fornitore B sono stati consegnati, eseguiti e fruiti interamente in Italia.
In base al principio di territorialità, chiarito dalla nuova normativa fiscale, poiché sia il luogo di spedizione dei beni sia il luogo di esecuzione e fruizione dei servizi sono situati al di fuori della Cina, l'operazione non rientra nell'ambito di applicazione né dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) né dell'Imposta sul Reddito delle Società (Corporate Income Tax – CIT) cinesi.
Di conseguenza, al momento del pagamento al Fornitore B, la Società A non è tenuta ad effettuare alcuna ritenuta né a versare imposte in Cina.
Fase 2: La Società A può richiedere il rimborso dell'IVA all'esportazione sull'importo ricevuto dal cliente italiano?
Ai fini contabili e fiscali, il corrispettivo ricevuto dal cliente italiano deve essere suddiviso in due componenti distinte, ciascuna soggetta a un diverso trattamento tributario.
1. Ricavi derivanti dalla fornitura delle apparecchiature: operazione esclusa dall'ambito IVA cinese e non idonea al rimborso dell'IVA all'esportazione
Ai sensi della nuova Legge sull'IVA, la cessione di beni è soggetta all'IVA cinese esclusivamente quando i beni sono spediti dalla Cina oppure si trovano nel territorio cinese al momento della cessione.
Poiché le apparecchiature sono state acquistate, consegnate e trasferite integralmente al di fuori della Cina, l'operazione costituisce un ricavo derivante da attività offshore e, pertanto, è esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA cinese.
Inoltre, dal momento che i beni non sono mai transitati attraverso la dogana cinese e non è stata emessa alcuna dichiarazione doganale di esportazione, manca il principale documento richiesto dalla normativa per poter richiedere il rimborso dell'IVA all'esportazione.
Di conseguenza, non è possibile beneficiare del rimborso dell'IVA all'esportazione. Ai fini della dichiarazione IVA, tali ricavi dovranno essere classificati come proventi derivanti da operazioni commerciali offshore escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA.
2. Ricavi derivanti dai servizi di installazione: operazione esente da IVA
La nuova Legge sull'IVA continua a favorire l'esportazione di servizi.
In qualità di impresa residente in Cina, la Società A presta servizi di installazione a un cliente estero, con servizi eseguiti e fruiti integralmente al di fuori del territorio cinese. Di conseguenza, tale componente del corrispettivo beneficia dell'esenzione dall'IVA.
È importante distinguere il regime di esenzione IVA da quello di aliquota IVA pari a zero (zero-rating).
Nel regime di esenzione, l'IVA assolta sugli acquisti direttamente attribuibile all'operazione ed eventualmente sostenuta in Cina (ad esempio, le spese di trasferta nazionale del personale) non può essere portata in detrazione e deve essere contabilizzata come IVA a monte indetraibile.
Considerazioni finali
Sebbene su questa operazione non sia dovuta l'IVA cinese, l'utile netto realizzato dalla Società A nell'ambito del progetto rimane imponibile in Cina.
Tale utile dovrà essere incluso nel reddito imponibile della Società A e sarà soggetto all'Imposta sul Reddito delle Società (Corporate Income Tax – CIT) con l'aliquota ordinaria del 25%.
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