China Expat Life: Doppia Residenza Fiscale
2019-10-10

Durante i nostri precedenti articoli abbiamo parlato spesso di tassazione, e anche di come puo’ capitare che alcuni redditi siano tassabili in piu’ Paesi.

In questo articolo affrontiamo un altro tema relativo alla tassazione internazionale, ossia come gestire la problematica di avere residenza fiscale in due Paesi (Italia e Cina). Infatti puo’ capitare che diversi lavoratori stranieri in Cina ottengano la residenza fiscale Cinese, in base alle condizioni da noi elencate nell’articolo del 19 agosto 2019, ma mantengano anche quella del Paese di origine (in questo caso prendiamo ad esempio l’Italia).

Durante il nostro precedente articolo abbiamo visto le condizioni per ottenere la residenza fiscale in Cina, ed elenchiamo ora qui brevemente anche le condizioni per ottenere la residenza fiscale in Italia. Queste sono specificate nell’art. 2 del D.P.R. n. 917/1986, secondo il quale ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta:

·         Sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;

·         Hanno la residenza;

·         Hanno il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile.

Le condizioni di cui sopra sono tra loro alternative, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato ai fini fiscali residente in Italia.

In caso di doppia residenza fiscale, al fine di evitare la doppia imposizione, si applica l’art. 4 paragrafo due della Convenzione sulla doppia imposizione stipulata tra Italia e Cina, che prevede criteri particolari al fine di evitare la doppia imposizione a causa della doppia residenza. Secondo questo articolo, quindi, una persona fisica residente in due Stati contraenti è considerata residente dello Stato contraente:

·         Dove ha una abitazione permanente. Se ha una abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

·         Se non si può determinare lo Stato nel quale ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la persona non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

·         Se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

·         Se ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

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